Ricordiamio ai soci che è sempre necessario dopo entrati nella pagina "ELENCO RICHIESTE RIMBORSI" aggiornarla per visionare lo stato attuale di avanzamento lavoro
Guida agli stati di avanzamento lavorazione delle pratiche Web
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 0 - Stato della pratica: 0 - Liquidato € 0 |
1) questo messaggio appare al termine del caricamento della pratica
NB se questo stato di avanzamento vi appare anche nei giorni successivi al caricamento allo è necessario che aggiorniate manualmente la pagina del vostro browser in quanto evidentemente il vostro browser è impostato a conservare copia di come appariva l'ultima volta che vi siete acceduti (quindi di quanto avete caricato la pratica), il riaccedere al portale NON aggiorna automaticamente quanto vi appare nelle altre sezioni.
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 3XXXXX - Stato della pratica: Ricevuta |
2) questo messaggio conferma che la pratica è stata ricevuta e comunica il numero di pratica assegnato
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 3XXXXX - Stato della pratica: In lavorazione |
3) in questa fase la pratica è in lavorazione presso la segreteria e in caso vi fossero problemi con i documenti presentati sarete contattati telefonicamente o via mail, il rapido invio di quanto eventualmente richiesto velocizza il passaggio alla successiva fase
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 3XXXXX - Stato della pratica: Sospesa |
3a) potrebbe apparire anche questo messaggio se siamo ancora in attesa di invio della documentazione mancante richiesta
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 3XXXXX - Stato della pratica: Evasa - Liquidato € XX.XX |
4) in questa fase la pratica è stata evasa e apparirà il rimborso erogato a fronte dei documenti di spesa presentati
Richiesta XXXXX di Ven, GG/MM/2024 - 14:05 - N. pratica assegnato: 3XXXXX - Stato della pratica: Respinta |
oppure appare questo messaggio se i documenti forniti riguardano prestazioni non rimborsabili dal Fondo, o se, a fronte di richiesta di documentazione mancante o scansionata male, non si sia provveduto, in tempo utile, all'invio di quanto richiesto telefonicamente o via mail.
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avere la spesa liquidata per cassa nello stesso anno di effettuazione della spesa, il che semplifica la gestione dei rimborsi ottenuti in sede di dichiarazione dei redditi
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Integrazione di eventuale documentazione mancante quando è ancora possibile ottenerla
Il termine di decadenza, nel corso dell’anno di fatture ed altri documenti di spesa per ottenere il concorso spese del Fondo risulta fissato in 6 mesi, inoltre, il termine di decadenza per la liquidabilità di fatture ed altri documenti di spesa rilasciati nell'anno precedente risulta fissato al mese di Gennaio dell'anno seguente.
Il combinato disposto dei soprariportati termini di decadenza porta alla seguente scalettatura mensile:
- le fatture/ricevute di spesa del mese di gennaio 2024 dovranno essere inviate entro il mese di giugno 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di febbraio 2024 dovranno essere inviate entro il mese di luglio 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di marzo 2024 dovranno essere inviate entro il mese di agosto 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di aprile 2024 dovranno essere inviate entro il mese di settembre 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di maggio 2024 dovranno essere inviate entro il mese di ottobre 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di giugno 2024 dovranno essere inviate entro il mese di novembre 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di luglio 2024 dovranno essere inviate entro il mese di dicembre 2024
- le fatture/ricevute di spesa del mese di agosto 2024 dovranno pervenire entro il 31/01/2025
- le fatture/ricevute di spesa del mese di settembre 2024 dovranno pervenire entro il 31/01/2025
- le fatture/ricevute di spesa del mese di ottobre 2024 dovranno pervenire entro il 31/01/2025
- le fatture/ricevute di spesa del mese di novembre 2024 dovranno pervenire entro il 31/01/2025
- le fatture/ricevute di spesa del mese di dicembre 2024 dovranno pervenire entro il 31/01/2025
Ricordiamo che l’Agenzia Entrate opera con principio di cassa quindi i rimborsi che risulteranno liquidati nel corso dell’anno successivo a quello della spesa (quello che inevitabilmente accade quando si presentano i documenti di spesa a gennaio dell’anno seguente) dovranno essere gestiti dal socio come sopravvenienze attive nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Nel caso di prestazioni in cui il Fo.C.A.S operi in qualita' di Fondo di copertura aggiuntiva, per i Soci iscritti anche a fondi di primo livello (Unica, ecc...) il termine per la presentazione delle richieste di concorso spese al Fo.C.A.S risulta allargato fino a 3 mesi dopo la preventiva liquidazione effettuata dal Fondo di copertura principale.
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Il giorno 8 aprile inviata mail con attestazioni contributi e riepiloghi prestazioni dal Libro soci n.1 fino al n.400
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Il giorno 9 aprile inviata mail con attestazioni contributi e riepiloghi prestazioni dal Libro soci n.401 fino al n.1010
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Il giorno 10 aprile inviata mail con attestazioni contributi e riepiloghi prestazioni dal Libro soci n.1011 fino al n.1922
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Il giorno 11 aprile inviata mail con attestazioni contributi e riepiloghi prestazioni dal Libro soci n.1923 fino al completamento invio e-mail a tutti i soci
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Non saranno accettate fatture/ricevute prive del Codice Fiscale dell'assistito/socio per le quali sono state emesse.
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Le fatture/ricevute devono riportare il Codice Fiscale dell'assistito per il quale sono state eseguite, anche se si tratta di minori.
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Le pratiche vanno sempre inserite sotto l'assistito a cui corrisponde il Codice Fiscale che appare in fattura/ricevuta.
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Non saranno accoglibili documenti stampati con integrazione manuale del codice fiscale.
Il Fo.C.A.S. Fondo Cooperazione Assistenza Sanitaria – Soc. Mutuo Soccorso offre una completa assistenza sanitaria, intervenendo (secondo il piano d’assistenza liberamente scelto dal socio) con sussidi in tutte le tipologie di prestazioni sanitarie previste nell’ambito della medicina "ufficiale", senza alcuna limitazione, purché conforme a quanto insegnato e praticato nelle università italiane ed a quanto risultante dalla Farmacopea ufficiale italiana.
Tutti gli assistiti, anche dopo il loro pensionamento e senza limite d’età, continuano a pagare il medesimo contributo indifferenziato rispetto ai soci dipendenti in servizio, che a ragione dell’età hanno evidentemente meno rischi sanitari.